Art. 18. 
 
  Ai fini di incentivare la salvaguardia ambientale e la  prevenzione
dell'inquinamento delle acque e dell'aria ed assicurare ad  un  tempo
la  vitalita'  socio-economica  del  territorio  veneziano,  per   la
conversione e diversificazione produttiva di aziende  manifatturiere,
comprese nei gruppi dal IV al XVI della tabella approvata con decreto
del  Ministro  delle  finanze  del  29  ottobre  1974,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, esistenti nell'intero comprensorio  di
cui alla legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 49,  nonche'
per la creazione di  attivita'  sostitutive  sempre  non  inquinanti,
comprese nei gruppi di cui sopra  e  nel  settore  dei  servizi  alla
produzione tecnologicamente avanzati,  le  quali  anche  parzialmente
sostituiscano l'apporto economico delle imprese costrette  a  ridurre
il numero  degli  occupati  o  a  cessare  l'attivita',  puo'  essere
richiesta la concessione di speciali finanziamenti con  le  modalita'
di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, esclusi i limiti
dimensionali   ed   occupazionali    ivi    richiesti    tanto    per
l'ammodernamento e ampliamento quanto per i nuovi impianti, al  tasso
di interesse pari al 60 per cento del tasso ufficiale di riferimento,
comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, mediante  utilizzazione
della  somma  di  lire  10  miliardi   indicata   alla   lettera   e)
dell'articolo  2  della  presente  legge,  di  cui  lire  5  miliardi
nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986. 
  Tali incentivi  sono  concessi,  su  richiesta,  direttamente  alle
imprese,  separando  la  procedura  di  agevolazione  da  quella   di
finanziamento. 
  L'agevolazione e' concessa con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la regione Veneto, che  ha
facolta' di esprimere il proprio parere entro trenta giorni. 
  L'articolo 17 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' abrogato.