Art. 19.

  Allo  scopo  di  sostenere  la  produzione  vetraria  muranese e di
concorrere  alla  permanenza nell'isola della tradizionale attivita',
il  prezzo  base  del  metano  per forniture industriali destinate ad
unita'   produttive   artigianali   ed   industriali  vetrarie,  site
nell'isola  di Murano, e' determinato dal CIP in misura non superiore
al 60 per cento di quello fissato sulla base nazionale.