Art. 2.

  Lo stanziamento di cui all'articolo 1 e' cosi' ripartito:
    a)  lire  341 miliardi e 500 milioni per interventi di competenza
dello Stato;
    b)  lire  80  miliardi per interventi di competenza della regione
Veneto;
    c)  lire  145 miliardi per interventi di competenza dei comuni di
Venezia e Chioggia;
    d)   lire  21  miliardi  per  la  concessione  di  un  contributo
straordinario al Provveditorato al porto di Venezia;
    e)  lire  10  miliardi  per  la conversione produttiva di aziende
attualmente esistenti nelle zone industriali;
    f)  lire  2  miliardi  per  la copertura finanziaria della minore
entrata di cui all'articolo 8, secondo comma;
    g)  lire  500  milioni  per  il Ministero per i beni culturali ed
ambientali.