Art. 2. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 e' cosi' ripartito: a) lire 341 miliardi e 500 milioni per interventi di competenza dello Stato; b) lire 80 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto; c) lire 145 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; d) lire 21 miliardi per la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia; e) lire 10 miliardi per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali; f) lire 2 miliardi per la copertura finanziaria della minore entrata di cui all'articolo 8, secondo comma; g) lire 500 milioni per il Ministero per i beni culturali ed ambientali.