Art. 20. I fondi iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, e del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1984, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1985.