Art. 20.

  I  fondi iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ai
sensi  della  legge  16  aprile  1973, n. 171, e del decreto-legge 11
gennaio  1980,  n.  4,  convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge  10  marzo  1980,  n. 56, non ancora impegnati alla data del 31
dicembre 1984, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il
termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440,  e  successive  modificazioni,  ed in ogni caso non oltre il 31
dicembre 1985.