Art. 21.

  Per  la  realizzazione  o  per il completamento degli interventi di
competenza  dello Stato, della Regione e dei comuni, finalizzati alla
salvaguardia  di  Venezia e della sua laguna, sono disposti ulteriori
finanziamenti  con apposita norma da inserire nella legge finanziaria
a decorrere dall'anno 1987.