Art. 23. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, alla voce: "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.