Art. 23.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati
in  lire  200  miliardi  per ciascuno degli esercizi finanziari 1984,
1985  e  1986,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, nel
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'esercizio  finanziario  1984,  alla  voce: "Nuovi interventi per la
salvaguardia di Venezia".
  Il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.