Art. 3.

  La  somma  di  cui  alla  lettera  a) dell'articolo 2, destinata ad
interventi di competenza dello Stato, e' cosi' utilizzata:
    a)  lire  238  miliardi,  di  cui lire 86 miliardi nell'esercizio
1984,  lire  63  miliardi  nell'esercizio  1985  e  lire  89 miliardi
nell'esercizio  1986,  per  studi,  progettazioni, sperimentazioni ed
opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e
all'inversione   del  processo  di  degrado  del  bacino  lagunare  e
all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione
dei  livelli  delle  maree  in  laguna,  alla  difesa, con interventi
localizzati,  delle  "insulae" dei centri storici e a porre al riparo
gli  insediamenti  urbani  lagunari  dalle  "acque alte" eccezionali,
anche  mediante  interventi  alle  bocche  di  porto  con sbarramenti
manovrabili  per  la  regolazione  delle  maree,  nel  rispetto delle
caratteristiche  di  sperimentalita',  reversibilita'  e  gradualita'
contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201
del 1982;
    b)  lire  3  miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo e 500
milioni  nell'esercizio  1984,  lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e
lire  1  miliardo  nell'esercizio  1986,  per  la  ristrutturazione e
l'acquisto  di  attrezzature  occorrenti per il servizio vigilanza ed
antinquinamento  di  cui  all'articolo  3  del decreto del Presidente
della  Repubblica  20  settembre  1973, n. 1186, nonche' per le spese
relative  al  personale  di  cui all'articolo 7, valutate in lire 330
milioni in ciascun anno;
    c)  lire 20 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'esercizio 1984,
lire  7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio
1986, per marginamenti lagunari;
    d)  lire  7  miliardi e 500 milioni, di cui lire 2 miliardi e 500
milioni   nell'esercizio   1984,   lire  2  miliardi  e  500  milioni
nell'esercizio  1985  e  lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio
1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale;
    e)  lire 20 miliardi, di cui lire 7 miliardi nell'esercizio 1984,
lire  8 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio
1986,  per  il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere
storico ed artistico destinati all'uso pubblico;
    f)  lire  16  miliardi  e  500  milioni,  di  cui lire 6 miliardi
nell'esercizio  1984,  lire  8  miliardi e 500 milioni nell'esercizio
1985  e  lire  2  miliardi  nell'esercizio  1986, per il recupero del
complesso edilizio dell'Arsenale;
    g)  lire 13 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984,
lire  4 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio
1986,  per  l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione
di ponti, canali e di fondamenta su canali;
    h)  lire  9 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984,
lire  3 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 3 miliardi nell'esercizio
1986,  per  la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali
rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna;
    i)  lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1984 e
lire   1   miliardo   nell'esercizio  1985,  per  il  restauro  e  la
conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;
    l)  lire  7 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984,
lire  2 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio
1986,  per  studi  e  progettazioni relativi alle opere di competenza
dello  Stato  per  l'aggiornamento  degli  studi  sulla  laguna,  con
particolare  riferimento  ad  uno  studio di fattibilita' delle opere
necessarie  ad  evitare  il  trasporto  nella  laguna  di  petroli  e
derivati,  a  ripristinare  i  livelli  di  profondita' dei canali di
transito  nei  termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e
compatibili col traffico mercantile, nonche' all'apertura delle valli
da pesca;
    m)  lire  5 miliardi, di cui lire 2 miliardi nell'esercizio 1984,
lire  1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio
1986,   per  interventi  di  edilizia  universitaria  per  l'Istituto
universitario di architettura di Venezia.
  Gli  interventi  di  cui  al  precedente  comma sono esentati dalla
disciplina prevista dagli articoli 6 e 12 della legge 16 aprile 1973,
n.  171,  nonche'  dalle  conseguenti  disposizioni  del  decreto del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.
  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  e'  autorizzato  a  procedere
mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a
trattativa  privata,  anche  in  deroga  alle disposizioni vigenti, a
societa', imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi,
ritenute    idonee    dal    punto   di   vista   imprenditoriale   e
tecnico-scientifico,  nell'attuazione  degli  interventi  di cui alle
precedenti  lettere  a),  c),  d) ed l), nonche' a procedere mediante
ricorso  a  concessione  anche  per gli altri interventi previsti dal
presente  articolo,  sentito, in relazione alle connesse convenzioni,
il Comitato di cui all'articolo 4.
  Con  proprio  decreto,  il Ministro dei lavori pubblici, sulla base
delle  convenzioni,  definisce  le  modalita' e le forme di controllo
sull'attuazione delle opere affidate in concessione.