Art. 3. La somma di cui alla lettera a) dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza dello Stato, e' cosi' utilizzata: a) lire 238 miliardi, di cui lire 86 miliardi nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 89 miliardi nell'esercizio 1986, per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle "insulae" dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque alte" eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalita', reversibilita' e gradualita' contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982; b) lire 3 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1986, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio vigilanza ed antinquinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonche' per le spese relative al personale di cui all'articolo 7, valutate in lire 330 milioni in ciascun anno; c) lire 20 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti lagunari; d) lire 7 miliardi e 500 milioni, di cui lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale; e) lire 20 miliardi, di cui lire 7 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986, per il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico; f) lire 16 miliardi e 500 milioni, di cui lire 6 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per il recupero del complesso edilizio dell'Arsenale; g) lire 13 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 4 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta su canali; h) lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 3 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 3 miliardi nell'esercizio 1986, per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna; i) lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1984 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1985, per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico; l) lire 7 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilita' delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondita' dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e compatibili col traffico mercantile, nonche' all'apertura delle valli da pesca; m) lire 5 miliardi, di cui lire 2 miliardi nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per interventi di edilizia universitaria per l'Istituto universitario di architettura di Venezia. Gli interventi di cui al precedente comma sono esentati dalla disciplina prevista dagli articoli 6 e 12 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonche' dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a societa', imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico, nell'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a), c), d) ed l), nonche' a procedere mediante ricorso a concessione anche per gli altri interventi previsti dal presente articolo, sentito, in relazione alle connesse convenzioni, il Comitato di cui all'articolo 4. Con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle convenzioni, definisce le modalita' e le forme di controllo sull'attuazione delle opere affidate in concessione.