Art. 4. 
 
  E' istituito un Comitato costituito dal  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici,  che
puo' essere delegato a presiederlo, dal Ministro per i beni culturali
ed ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per
l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  dal  presidente  della  giunta
regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o
loro delegati; nonche' da due rappresentanti dei restanti  comuni  di
cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171,
designati dai sindaci con voto limitato. 
  Segretario del Comitato e' il presidente del Magistrato alle acque,
che assicura, altresi', con le strutture dipendenti, la  funzione  di
segreteria del Comitato stesso. 
  Al Comitato  e'  demandato  l'indirizzo,  il  coordinamento  ed  il
controllo per l'attuazione degli interventi previsti  dalla  presente
legge.  Esso  esprime  suggerimenti  circa  una   eventuale   diversa
ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in  relazione
a  particolari  esigenze  connesse  con  l'attuazione   dei   singoli
programmi di intervento. 
  Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del
disegno di legge relativo alle disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione
degli interventi.