Art. 5.

  La  somma  di  cui  alla  lettera  b) dell'articolo 2, destinata ad
interventi di competenza regionale, e' cosi' utilizzata:
    a)  lire 68 miliardi, di cui lire 19 miliardi nell'esercizio 1984
e  lire  49  miliardi  nell'esercizio  1985,  per  l'esecuzione ed il
completamento  da  parte  dei  comuni  di  cui all'articolo 2, ultimo
comma,   della   legge   16   aprile   1973,  n.  171,  di  opere  di
approvvigionamento idrico, igienico-sanitario, nonche' di impianti di
depurazione;
    b)  lire 12 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984,
lire  5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio
1986,  per  opere  di  ristrutturazione  dell'ospedale civile dei SS.
Giovanni e Paolo.
  Per  l'attuazione  degli  interventi di cui al comma precedente, la
regione   Veneto   e'  autorizzata  ad  assumere  impegni  sino  alla
concorrenza  di  lire 68 miliardi per quelli di cui alla lettera a) e
di lire 12 miliardi per quelli di cui alla lettera b).
  I  relativi  pagamenti  saranno regolati in modo da non superare il
limite  di  lire  24 miliardi per il 1984, di lire 54 miliardi per il
1985 e di lire 2 miliardi per il 1986.
  Con  decreto  del  Ministro  del tesoro, di concerto con quello dei
lavori  pubblici,  su  proposta  della  regione  Veneto,  sentito  il
Comitato  di  cui  all'articolo  4,  si  provvedera' ad una eventuale
diversa  ripartizione  dello stanziamento complessivo autorizzato, in
vista  di  particolari  esigenze  connesse all'attuazione dei singoli
programmi di intervento.