Art. 5. La somma di cui alla lettera b) dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza regionale, e' cosi' utilizzata: a) lire 68 miliardi, di cui lire 19 miliardi nell'esercizio 1984 e lire 49 miliardi nell'esercizio 1985, per l'esecuzione ed il completamento da parte dei comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario, nonche' di impianti di depurazione; b) lire 12 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per opere di ristrutturazione dell'ospedale civile dei SS. Giovanni e Paolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, la regione Veneto e' autorizzata ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 68 miliardi per quelli di cui alla lettera a) e di lire 12 miliardi per quelli di cui alla lettera b). I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite di lire 24 miliardi per il 1984, di lire 54 miliardi per il 1985 e di lire 2 miliardi per il 1986. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta della regione Veneto, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, si provvedera' ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.