Art. 6.

  La  somma  di  cui  alla  lettera  c) dell'articolo 2, destinata ad
interventi  di  competenza dei comuni di Venezia e Chioggia, e' cosi'
utilizzata:
    a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi nell'esercizio 1984,
lire   22   miliardi   nell'esercizio   1985   e   lire  43  miliardi
nell'esercizio 1986, per la acquisizione ed il restauro e risanamento
conservativo  di  immobili  da  destinare  alla residenza, nonche' ad
attivita'  sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali
essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche
degli  insediamenti  urbani  lagunari,  compresi  quelli  finalizzati
all'apprestamento  di  sedi  sostitutive necessarie in conseguenza di
altri interventi di restauro e risanamento;
    b)  lire 20 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984,
lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 10 miliardi nell'esercizio
1986,  per  la  realizzazione  delle opere di urbanizzazione primaria
nonche'  per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali
di competenza comunale;
    c)  lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984,
lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 18 miliardi nell'esercizio
1986, per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di
contributi  per  l'esecuzione  di  opere  di  restauro  e risanamento
conservativo del patrimonio immobiliare privato;
    d)  lire  10  miliardi nell'esercizio 1984 per la acquisizione di
aree  da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione
primaria e secondaria delle stesse.
  Al  comune  di Chioggia e' assegnato il 15 per cento delle somme di
cui ai punti a), b) e c) del precedente comma.
  Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b) e c) del primo
comma, gli enti competenti possono impiegare importi non superiori al
2  per  cento  delle  somme  suddette  per  lo svolgimento di studi e
ricerche  attinenti  alle  finalita'  della  presente  legge  e  alle
competenze degli enti medesimi.
  La   complessiva  somma  di  lire  145  miliardi  finalizzata  alla
realizzazione  degli  interventi  di  cui  al presente articolo sara'
iscritta  nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero dei
lavori  pubblici in ragione di lire 42 miliardi per l'esercizio 1984,
di  lire  32  miliardi  per  l'esercizio  1985 e lire 71 miliardi per
l'esercizio  1986,  per  essere  assegnata  annualmente  ai comuni di
Venezia  e  Chioggia  in  relazione  alle  previsioni  dei  programmi
comunali relativi agli interventi di cui al precedente primo comma.
  I  comuni  di  Venezia  e  Chioggia, nell'ambito delle assegnazioni
annuali,   sentito  il  Comitato  di  cui  all'articolo  4,  potranno
procedere  ad  una diversa utilizzazione delle somme previste, sempre
nei limiti dello stanziamento autorizzato nel triennio.
  Con  decreto  del  Ministro  del tesoro, di concerto con quello dei
lavori  pubblici,  su  proposta  dei  comuni  di  Venezia e Chioggia,
sentito  il  Comitato  di  cui  all'articolo 4, si provvedera' ad una
eventuale   diversa   ripartizione   dello  stanziamento  complessivo
autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione
dei singoli programmi di intervento.