Art. 7.

  Il   comitato   tecnico-scientifico   di   cui   al  secondo  comma
dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' soppresso.
  Il  Magistrato  alle  acque  e'  autorizzato  ad assumere, anche in
deroga  alle  vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato,
per  le  esigenze  organizzative  connesse  alla  presente  legge, il
personale  di  cui  all'articolo  2  del decreto del Presidente della
Repubblica  20  settembre  1973,  n.  1186,  nel  limite delle unita'
disponibili  dopo  l'applicazione  dell'articolo  31  della  legge 11
luglio 1980, n. 312, integrato dalle sottoindicate unita':
    a) periti industriali elettronici: 2;
    b) diplomati nautici: 1;
    c) vigilanti lagunari: 5;
    d) operatori centro calcolo: 5;
    e) programmatori: 2.
  Lo stesso Magistrato e' altresi' autorizzato ad assumere, in deroga
alle  vigenti  disposizioni, il personale di cui all'articolo 5 della
legge  24  dicembre  1969,  n. 1013, entro il limite di spesa fissato
dalla stessa legge.
  I contratti hanno durata triennale.