Art. 8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, nell'ambito dell'importo indicato alla lettera a) del precedente articolo 6, possono essere acquisiti, anche mediante trattativa privata, aree ed edifici ricadenti in Venezia insulare, nelle isole della laguna ed in Chioggia, necessari alla realizzazione delle opere di cui al successivo terzo comma. Nei contratti stipulati per le acquisizioni di cui al precedente comma, il cedente non e' tenuto al pagamento dell'INVIM, i trasferimenti sono esenti dall'imposta di registro, dai diritti catastali e dalle imposte ipotecarie, e i diritti notarili sono ridotti alla meta'. Alla copertura della minore entrata derivante dalla predetta disposizione, valutata in lire 2 miliardi, di cui lire 500 milioni nell'anno finanziario 1985 e lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1986, si fa fronte con l'utilizzo della somma di cui al punto f) dell'articolo 2. Le opere che possono essere eseguite nell'ambito dell'importo indicato alla lettera a) del precedente articolo 6 sono le seguenti: a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio immobiliare dei comuni, gia' tale o divenuto tale ai sensi del primo comma del presente articolo, degli immobili di cui al successivo articolo 15, nonche' di quelli di cui all'articolo 11, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791; b) apprestamento o costruzione di unita' edilizie da destinare alla residenza ed alle attivita' connesse, nonche' alle attivita' sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali necessarie per la sistemazione temporanea o definitiva degli abitanti e delle attivita' da trasferire a causa degli interventi di risanamento o comunque in attuazione degli strumenti urbanistici. Tra gli interventi di cui alla presente lettera b) sono comprese anche le opere da realizzare nell'ambito del territorio comunale, necessarie al trasferimento della residenza del personale dipendente dal Ministero della difesa dell'Arsenale di Venezia, nonche' quelle necessarie ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791; c) costruzione di edifici, impianti ed opere necessari per l'urbanizzazione generale di Venezia insulare, delle isole della laguna e del centro storico di Chioggia e per le relative urbanizzazioni primarie e secondarie, anche a completamento degli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con leggi ordinarie dello Stato. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, gli interventi di cui al precedente comma possono essere realizzati anche in regime di concessione.