Art. 8.

  Ferme  restando  le  disposizioni  di cui agli articoli 16 e 17 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791,
nell'ambito  dell'importo  indicato  alla  lettera  a) del precedente
articolo  6,  possono  essere  acquisiti,  anche  mediante trattativa
privata,  aree  ed edifici ricadenti in Venezia insulare, nelle isole
della laguna ed in Chioggia, necessari alla realizzazione delle opere
di cui al successivo terzo comma.
  Nei  contratti  stipulati  per le acquisizioni di cui al precedente
comma,   il   cedente  non  e'  tenuto  al  pagamento  dell'INVIM,  i
trasferimenti  sono  esenti  dall'imposta  di  registro,  dai diritti
catastali  e  dalle  imposte  ipotecarie,  e  i diritti notarili sono
ridotti  alla  meta'.  Alla  copertura della minore entrata derivante
dalla predetta disposizione, valutata in lire 2 miliardi, di cui lire
500 milioni nell'anno finanziario 1985 e lire 1.500 milioni nell'anno
finanziario  1986,  si fa fronte con l'utilizzo della somma di cui al
punto f) dell'articolo 2.
  Le  opere  che  possono  essere  eseguite  nell'ambito dell'importo
indicato alla lettera a) del precedente articolo 6 sono le seguenti:
    a)  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria, di
restauro  e  risanamento  conservativo sul patrimonio immobiliare dei
comuni,  gia'  tale  o  divenuto  tale  ai  sensi del primo comma del
presente  articolo,  degli immobili di cui al successivo articolo 15,
nonche' di quelli di cui all'articolo 11, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;
    b)  apprestamento  o  costruzione di unita' edilizie da destinare
alla  residenza  ed  alle  attivita' connesse, nonche' alle attivita'
sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali necessarie
per  la  sistemazione  temporanea o definitiva degli abitanti e delle
attivita'  da  trasferire  a  causa degli interventi di risanamento o
comunque   in   attuazione   degli  strumenti  urbanistici.  Tra  gli
interventi  di  cui  alla  presente lettera b) sono comprese anche le
opere  da  realizzare nell'ambito del territorio comunale, necessarie
al   trasferimento  della  residenza  del  personale  dipendente  dal
Ministero  della  difesa  dell'Arsenale  di  Venezia,  nonche' quelle
necessarie ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;
    c)  costruzione  di  edifici,  impianti  ed  opere  necessari per
l'urbanizzazione  generale  di  Venezia  insulare,  delle isole della
laguna   e   del  centro  storico  di  Chioggia  e  per  le  relative
urbanizzazioni  primarie  e  secondarie,  anche a completamento degli
interventi  di  edilizia sovvenzionata finanziati con leggi ordinarie
dello Stato.
  Ferme  restando  le  disposizioni  di cui agli articoli 11 e 12 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791,
gli  interventi  di cui al precedente comma possono essere realizzati
anche in regime di concessione.