Art. 9. Entro centoventi giorni dall'data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali ed ambientali redige un elenco aggiornato dei beni immobili da assoggettare alle disposizioni della legge 10 giugno 1939, n. 1089, siti nel territorio dei comuni di Venezia e di Chioggia. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali puo' rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, dell'immobile posto in vendita, trasferendo al comune interessato la facolta' di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge. Per i fini di cui alla presente legge e' assegnata al Ministero per i beni culturali ed ambientali per l'anno finanziario 1985 la somma di cui al punto g) dell'articolo 2.