Art. 9.

  Entro  centoventi  giorni  dall'data  di  entrata  in  vigore della
presente legge, il Ministro per i beni culturali ed ambientali redige
un   elenco   aggiornato  dei  beni  immobili  da  assoggettare  alle
disposizioni della legge 10 giugno 1939, n. 1089, siti nel territorio
dei comuni di Venezia e di Chioggia.
  Il  Ministro  per  i  beni  culturali ed ambientali puo' rinunciare
all'acquisto  ai sensi dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n.
1089,   dell'immobile   posto   in  vendita,  trasferendo  al  comune
interessato  la facolta' di procedere all'acquisto, anche utilizzando
a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.
  Per i fini di cui alla presente legge e' assegnata al Ministero per
i  beni  culturali ed ambientali per l'anno finanziario 1985 la somma
di cui al punto g) dell'articolo 2.