Art. 5. Presidente 1. Il presidente e' nominato dalla assemblea dei soci della societa' per azioni concessionaria, in coincidenza del rinnovo del consiglio di amministrazione ed ha la medesima durata. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale della societa', presiede il consiglio di amministrazione, al quale risponde, ed esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale, verificando il raggiungimento degli scopi sociali e l'attuazione degli indirizzi della commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103. 3. L'articolo 10 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e' abrogato.