Art. 5.
                             Presidente

  1.  Il  presidente  e'  nominato  dalla  assemblea  dei  soci della
societa'  per  azioni  concessionaria, in coincidenza del rinnovo del
consiglio di amministrazione ed ha la medesima durata.
  2.  Il  presidente  ha  la  rappresentanza  legale  della societa',
presiede  il  consiglio  di  amministrazione,  al  quale risponde, ed
esercita  la  sorveglianza  sull'andamento  della gestione aziendale,
verificando  il  raggiungimento  degli  scopi  sociali e l'attuazione
degli  indirizzi della commissione parlamentare di cui all'articolo 1
della legge 14 aprile 1975, n. 103.
  3. L'articolo 10 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e' abrogato.