Art. 10. 
 
  L'articolo 18 della legge 23 dicembre 1980, n. 930,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Nella prima applicazione della  presente  legge,  fatte  salve  le
riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno
degli anni 1980  e  1981  nelle  varie  qualifiche  del  ruolo  della
carriera esecutiva di cui all'articolo  11  sono  conferiti  mediante
concorso per titoli riservato ai capi reparto, vice  capi  reparto  e
capi squadra del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  secondo  la
seguente corrispondenza di qualifiche: 
    capo reparto: coadiutore tecnico superiore; 
    vice capo reparto: coadiutore tecnico principale; 
    capo squadra: coadiutore tecnico. 
  Al concorso per la  qualifica  iniziale  sono  altresi'  ammessi  i
vigili del fuoco che abbiano un'anzianita'  di  almeno  tre  anni  di
effettivo servizio". 
  Il concorso di cui al presente articolo verra' esplicato secondo le
modalita' indicate nei commi secondo e  successivi  dell'articolo  16
della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8
della presente legge. 
  Sono fatti salvi i  provvedimenti  gia'  adottati  in  applicazione
dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.
663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29  febbraio
1980, n. 33.