Art. 10. L'articolo 18 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' sostituito dal seguente: "Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nelle varie qualifiche del ruolo della carriera esecutiva di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche: capo reparto: coadiutore tecnico superiore; vice capo reparto: coadiutore tecnico principale; capo squadra: coadiutore tecnico. Al concorso per la qualifica iniziale sono altresi' ammessi i vigili del fuoco che abbiano un'anzianita' di almeno tre anni di effettivo servizio". Il concorso di cui al presente articolo verra' esplicato secondo le modalita' indicate nei commi secondo e successivi dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati in applicazione dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.