Art. 11. 
 
  L'articolo 24 della legge 23 dicembre 1980, n. 930,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Nella prima applicazione della  presente  legge,  in  deroga  alle
riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei  posti  nelle  qualifiche
intermedie  delle  carriere  di  concetto  del  ruolo   di   supporto
amministrativo contabile e' conferito mediante  concorso  per  titoli
riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  che
abbia, nei rispettivi ruoli di appartenenza, almeno  sedici  anni  di
anzianita' di servizio e che  sia  in  possesso  di  almeno  uno  dei
seguenti requisiti: 
    1) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado; 
    2) aver disimpegnato per almeno nove  anni  le  mansioni  proprie
della carriera amministrativa contabile di concetto; 
    3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie
professionali del personale destinato alle carriere cui il  personale
stesso aspira. 
  I posti  disponibili  saranno  messi  a  concorso  per  le  singole
qualifiche e per le  singole  sedi  di  servizio  in  relazione  alle
esigenze di organico accertate con decreto del Ministro  dell'interno
per ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco". 
  Il concorso di cui al presente articolo verra' espletato secondo le
modalita' indicate nei commi terzo e seguenti dell'articolo 16  della
legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della
presente legge.