Art. 14. 
 
  I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche  di  concetto
ed esecutive del ruolo di supporto amministrativo contabile a seguito
dei concorsi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre
1980, n. 930, come modificati dalla presente legge, saranno conferiti
utilizzando  le  parti  residuali  delle  graduatorie  dei   concorsi
dell'amministrazione civile dell'interno espletati e  di  quelli  non
ancora conclusi alla data di entrata in vigore della  presente  legge
per  la  copertura  di  posti  in  qualifiche  corrispondenti;   tale
utilizzazione avra' luogo dopo che saranno effettivamente avvenute le
assunzioni in servizio a copertura  di  tutti  i  posti  attribuibili
nelle   qualifiche   del   personale   dell'amministrazione    civile
dell'interno  in  relazione  ai  concorsi  cui  si   riferiscono   le
graduatorie medesime. 
  I posti di cui al comma precedente sono conferiti  nella  qualifica
iniziale di ciascuna carriera e per le singole  sedi  provinciali  di
servizio in relazione alle esigenze  di  organico  accertate  con  il
decreto ministeriale di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13. 
  L'assegnazione alle sedi ha luogo  previa  scelta  da  parte  degli
idonei secondo l'ordine di graduatoria. 
  Il personale assunto ai sensi  del  presente  articolo  non  potra'
essere trasferito dalla sede di assegnazione prima di avervi prestato
effettivo servizio per almeno un quinquennio.