Art. 14. I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche di concetto ed esecutive del ruolo di supporto amministrativo contabile a seguito dei concorsi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificati dalla presente legge, saranno conferiti utilizzando le parti residuali delle graduatorie dei concorsi dell'amministrazione civile dell'interno espletati e di quelli non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti in qualifiche corrispondenti; tale utilizzazione avra' luogo dopo che saranno effettivamente avvenute le assunzioni in servizio a copertura di tutti i posti attribuibili nelle qualifiche del personale dell'amministrazione civile dell'interno in relazione ai concorsi cui si riferiscono le graduatorie medesime. I posti di cui al comma precedente sono conferiti nella qualifica iniziale di ciascuna carriera e per le singole sedi provinciali di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con il decreto ministeriale di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13. L'assegnazione alle sedi ha luogo previa scelta da parte degli idonei secondo l'ordine di graduatoria. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non potra' essere trasferito dalla sede di assegnazione prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno un quinquennio.