Art. 15. 
 
  I posti che rimarranno vacanti dopo l'assunzione  degli  idonei  di
cui  all'articolo  precedente  sono  attribuiti   mediante   concorsi
pubblici da bandirsi, per singole sedi provinciali, con  decreto  del
Ministro dell'interno, fatto comunque salvo il disposto dell'articolo
35 della legge 23 dicembre 1980, n. 930. 
  I vincitori saranno assegnati alla sede per la quale hanno concorso
e non potranno da questa essere trasferiti prima di  avervi  prestato
effettivo servizio per almeno cinque anni.