Art. 15. I posti che rimarranno vacanti dopo l'assunzione degli idonei di cui all'articolo precedente sono attribuiti mediante concorsi pubblici da bandirsi, per singole sedi provinciali, con decreto del Ministro dell'interno, fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1980, n. 930. I vincitori saranno assegnati alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.