Art. 16. 
 
  Ai membri delle commissioni mediche  previste  per  i  concorsi  di
ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco e' corrisposto, per ogni  seduta,  un  compenso  stabilito  con
decreto del Ministro dell'interno di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro, e comunque  non  inferiore  al  compenso  che  ordinariamente
compete ai componenti delle  commissioni  giudicatrici  dei  pubblici
concorsi. 
  Le funzioni di segretario delle commissioni mediche di cui al comma
precedente sono espletate da un funzionario amministrativo del corpo,
di livello non inferiore al settimo. 
  All'attivita' di  dette  commissioni  mediche  non  si  applica  il
disposto di cui al  primo  comma  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.