Art. 17. 
 
  Per  le  esigenze  connesse  al  funzionamento  delle   istituzioni
dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per  il  personale  del
Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  puo'  essere  utilizzato  il
personale del Corpo stesso  che  esplica  servizio  d'istituto  nelle
localita' ove  hanno  sede  le  istituzioni  predette,  o  in  quelle
viciniori.