Art. 18. 
 
  All'onere derivante dalla presente  legge  per  l'anno  finanziario
1984 si fara' fronte con gli  stanziamenti  iscritti  negli  appositi
capitoli dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno  per
l'anno finanziario medesimo e ai corrispondenti capitoli per gli anni
successivi. 
 
  La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 7 dicembre 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                                   CRAXI - SCALFARO - 
                                                 MARTINAZZOLI - GORIA 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI