Art. 18. All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1984 si fara' fronte con gli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 dicembre 1984 PERTINI CRAXI - SCALFARO - MARTINAZZOLI - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI