Art. 2. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le attivita' alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sara' rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attivita' stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406. I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dai titolari delle attivita' conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'articolo 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attivita' e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate. Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce durante il periodo della sua validita', gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio e' consentita la prosecuzione dell'attivita' soggetta al controllo di prevenzione incendi. La validita' del nullaosta provvisorio non puo' essere superiore a tre anni. La validita' del nullaosta in atto per le attivita' alberghiere e' prorogata di due anni a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine i comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le visite-sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attivita' soggetta a controllo che, durante il periodo di validita' del nullaosta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza: in tale caso si applicano le procedure ordinarie di richiesta e di concessione del certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni.