Art. 2.

  I  comandi  provinciali  dei  vigili  del fuoco, in deroga a quanto
previsto  al  terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965,
n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio
che   consenta   l'esercizio  delle  attivita'  di  cui  all'articolo
precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e
condizioni  imposte  dai comandi stessi sulla base di direttive sulle
misure  piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi
con decreto del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
  Per  le  attivita'  alberghiere  esistenti  alla data di entrata in
vigore   della   presente   legge,  il  nullaosta  provvisorio  sara'
rilasciato  dai  comandi  provinciali  dei  vigili  del  fuoco previo
accertamento   della   rispondenza   delle   attivita'   stesse  alle
prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18
luglio 1980, n. 406.
  I   comandi   effettuano   l'accertamento  mediante  l'esame  della
documentazione  e  delle  certificazioni  prodotte dai titolari delle
attivita'  conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Se
tali  certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi,
esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da
professionista  iscritto  negli  elenchi  di  cui all'articolo 1, che
attesti  la rispondenza delle caratteristiche delle attivita' e dello
stato  dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti
commi.
  I  comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del
nullaosta    provvisorio,    possono    effettuare,    a    campione,
visite-sopralluogo    per    il   controllo   dell'osservanza   delle
prescrizioni e delle condizioni suindicate.
  Il  nullaosta  provvisorio  deve essere rilasciato entro centoventi
giorni  dalla data di presentazione dell'istanza e produce durante il
periodo  della  sua  validita', gli stessi effetti del certificato di
prevenzione   incendi.   Nelle   more   del  rilascio  del  nullaosta
provvisorio  e' consentita la prosecuzione dell'attivita' soggetta al
controllo di prevenzione incendi.
  La  validita' del nullaosta provvisorio non puo' essere superiore a
tre anni.
  La  validita' del nullaosta in atto per le attivita' alberghiere e'
prorogata  di  due  anni  a  far  tempo  dall'entrata in vigore della
presente legge.
  Entro  tale  termine  i  comandi  provinciali  dei vigili del fuoco
devono   effettuare   le   visite-sopralluogo  per  il  rilascio  del
certificato di prevenzione incendi.
  Qualsiasi  variante  all'organizzazione  strutturale  o  produttiva
dell'attivita'  soggetta  a  controllo  che,  durante  il  periodo di
validita'  del  nullaosta  provvisorio,  pregiudichi le condizioni di
sicurezza,  ne  determina  la decadenza: in tale caso si applicano le
procedure  ordinarie di richiesta e di concessione del certificato di
prevenzione  incendi  previste  per i progetti di nuovi impianti o di
nuove costruzioni.