Art. 3. Per gli edifici pregevoli per arte e storia il nullaosta provvisorio, di cui al precedente articolo 2, e' rilasciato previo accertamento della loro rispondenza alle norme di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564. I comandi provinciali dei vigili del fuoco effettueranno tale accertamento mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dall'amministrazione per i beni culturali ed ambientali.