Art. 3.

  Per   gli   edifici  pregevoli  per  arte  e  storia  il  nullaosta
provvisorio,  di  cui  al precedente articolo 2, e' rilasciato previo
accertamento  della  loro  rispondenza  alle  norme  di  cui al regio
decreto 7 novembre 1942, n. 1564.
  I  comandi  provinciali  dei  vigili  del  fuoco effettueranno tale
accertamento   mediante   l'esame   della   documentazione   e  delle
certificazioni  prodotte dall'amministrazione per i beni culturali ed
ambientali.