Art. 4.

  Ai  fini  del  rinnovo  del  certificato  di  prevenzione  incendi,
relativo  alle  attivita'  esistenti  alla  data di entrata in vigore
della  presente  legge,  i  comandi  provinciali dei vigili del fuoco
possono  accettare, in luogo del preventivo accertamento in loco, una
dichiarazione del titolare dell'attivita', presentata in tempo utile,
in  cui si attesti che non e' mutata la situazione valutata alla data
del   rilascio   del   certificato  stesso  ed  una  perizia  giurata
integrativa per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi
ed impianti antincendio.
  Il  rinnovo  ha  la  validita'  prevista  dal  decreto del Ministro
dell'interno  16  febbraio  1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 9 aprile 1982, n. 98, e deve essere concesso entro novanta giorni
dalla data di presentazione della relativa domanda.