Art. 5.

  Chiunque,  in qualita' di titolare di una delle attivita' di cui al
decreto   ministeriale   16   febbraio  1982  indicato  nell'articolo
precedente,  ometta  di  richiedere  il  rilascio  o  il  rinnovo del
certificato di prevenzione incendi, nonche' il rilascio del nullaosta
provvisorio,  e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda
da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.
  Chiunque,  nelle  certificazioni  previste  negli articoli 2, terzo
comma,  e  4,  primo comma, attesti fatti non rispondenti al vero, e'
punito  con  la  reclusione  da tre mesi a tre anni e con la multa da
lire  duecentomila  a lire unmilione. La stessa pena si applica a chi
contraffa' o altera le certificazioni medesime.