Art. 5. Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 indicato nell'articolo precedente, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonche' il rilascio del nullaosta provvisorio, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni. Chiunque, nelle certificazioni previste negli articoli 2, terzo comma, e 4, primo comma, attesti fatti non rispondenti al vero, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire unmilione. La stessa pena si applica a chi contraffa' o altera le certificazioni medesime.