Art. 7. Per l'attuazione degli adempimenti di cui agli articoli precedenti da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, a modifica di quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1981, n. 66, i posti previsti in aumento nei ruoli della carriera dei capi reparto e dei capi squadra nonche' dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ripartiti secondo la seguente progressione cronologica: Anno 1982: ruolo delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 900 unita'; ruolo della carriera dei vigili del fuoco: 1.100 unita'; Anno 1983: ruolo delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 450 unita'; ruolo della carriera dei vigili del fuoco: 550 unita'. I posti previsti in aumento per l'anno 1982 non coperti con l'assunzione dei vincitori del concorso espletato in attuazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1982, n. 66, aumentati dei posti resisi disponibili per le vacanze verificatesi negli stessi ruoli all'entrata in vigore della presente legge, saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed in deroga all'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, mediante l'assunzione degli idonei allo stesso concorso. Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 4 marzo 1982, n. 66, si applicano fino al 9 marzo 1987.