Art. 7. 
 
  Per l'attuazione degli adempimenti di cui agli articoli  precedenti
da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, a modifica  di
quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1981, n. 66,
i posti previsti in aumento nei ruoli della carriera dei capi reparto
e dei capi squadra nonche' dei vigili del Corpo nazionale dei  vigili
del  fuoco  sono   ripartiti   secondo   la   seguente   progressione
cronologica: 
 
  Anno 1982: 
    ruolo delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 900 unita';
    ruolo della carriera dei vigili del fuoco: 1.100 unita'; 
 
  Anno 1983: 
    ruolo delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 450 unita';
    ruolo della carriera dei vigili del fuoco: 550 unita'. 
 
  I posti previsti  in  aumento  per  l'anno  1982  non  coperti  con
l'assunzione dei vincitori del concorso espletato in  attuazione  del
terzo comma  dell'articolo  2  della  legge  4  marzo  1982,  n.  66,
aumentati dei posti resisi disponibili per  le  vacanze  verificatesi
negli stessi  ruoli  all'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
saranno  coperti,  in  deroga   alle   disposizioni   contenute   nel
decreto-legge   30   dicembre   1979,   n.   663,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980,  n.  33,  ed  in  deroga
all'articolo 19 della  legge  27  dicembre  1983,  n.  730,  mediante
l'assunzione degli idonei allo stesso concorso. 
  Per sopperire alle esigenze  funzionali  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, le modalita' di cui all'articolo 6  della  legge  4
marzo 1982, n. 66, si applicano fino al 9 marzo 1987.