Art. 8. 
 
  L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Nella prima applicazione della  presente  legge,  in  deroga  alle
riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno
degli anni 1980 e 1981  nella  qualifica  intermedia  della  carriera
tecnica di concetto di cui all'articolo 11  sono  conferiti  mediante
concorso per titoli riservato al personale del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco che  abbia  almeno  sedici  anni  di  anzianita'  di
servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
    1) diploma di maturita' tecnica; 
    2) aver disimpegnato per almeno nove  anni  le  mansioni  proprie
della carriera tecnica di concetto; 
    3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie
di formazione  del  personale  destinato  alla  carriera  tecnica  di
concetto. 
  I posti disponibili saranno messi a concorso per le  qualificazioni
tecniche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze
di organico delle sedi  medesime,  individuate  con  il  decreto  del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 15 della presente legge. 
  La commissione esaminatrice sara' costituita ai sensi dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. 
  I  criteri  di  valutazione  dei  titoli  saranno  determinati  nel
relativo bando di concorso. 
  Ai  fini  della  formazione  della  graduatoria  nell'ambito  delle
singole sedi, il punteggio determinato dalla valutazione  dei  titoli
posseduti verra' aumentato nella percentuale del  10  per  cento  per
ogni anno di servizio gia' prestato dal candidato nella sede  per  la
quale concorre. 
  La commissione di cui al terzo comma predisporra'  una  graduatoria
unica nazionale dei concorrenti che  non  potranno  essere  utilmente
collocati nella graduatoria relativa ai  comandi  provinciali  per  i
quali hanno concorso. 
  Della graduatoria unica di cui  al  precedente  comma,  sara'  data
notizia, unitamente alle sedi che presentino  ancora  disponibilita',
nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno. 
  Della pubblicazione di cui al precedente comma, sara'  dato  avviso
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  ed  entro  trenta  giorni
dall'avviso medesimo i concorrenti  risultati  idonei  non  vincitori
potranno presentare domanda per una delle sedi residue".