Art. 9. 
 
  L'articolo 17 della legge 23 dicembre 1980, n. 930,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Nella prima applicazione della  presente  legge,  fatte  salve  le
riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei rimanenti  posti  disponibili
in ciascuno degli anni 1980 e 1981  nella  qualifica  iniziale  della
carriera tecnica di concetto di cui all'articolo  11  sono  conferiti
mediante  concorso  per  titoli  riservato  al  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del  fuoco  che  abbia  almeno  cinque  anni  di
anzianita' di servizio e che  sia  in  possesso  di  almeno  uno  dei
seguenti requisiti: 
    1) diploma di maturita' tecnica; 
    2) avere disimpegnato per almeno tre  anni  le  mansioni  proprie
della carriera tecnica di concetto; 
    3)  avere  superato  una  prova  teorico-pratica  vertente  sulle
materie di formazione del personale destinato alla  carriera  tecnica
di concetto". 
  Il concorso di cui al presente articolo verra' espletato secondo le
modalita' indicate nei commi secondo e  successivi  dell'articolo  16
della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8
della presente legge. 
  Sono fatti salvi i  provvedimenti  gia'  adottati  in  applicazione
dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.
663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29  febbraio
1980, n. 33.