Art. 9. L'articolo 17 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' sostituito dal seguente: "Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica iniziale della carriera tecnica di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianita' di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 1) diploma di maturita' tecnica; 2) avere disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto; 3) avere superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto". Il concorso di cui al presente articolo verra' espletato secondo le modalita' indicate nei commi secondo e successivi dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati in applicazione dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.