Art. 2.

  Gli  articoli  158,  159,  160 e 161, concernenti i corsi di laurea
della facolta' di agraria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  Art.   158.  -  Gli  insegnamenti  sono  integrati  da  conferenze,
seminari, colloqui, prove pratiche ed esercitazioni.
  Le  prove  pratiche  e  le  esercitazioni  hanno  luogo  tanto  nei
laboratori  e  musei,  quanto  nell'azienda  della  facolta'  e negli
annessi campi sperimentali.
  Le esercitazioni di laboratorio, in quegli insegnamenti per i quali
sono  necessarie,  il  numero  delle  ore delle stesse, il tempo e la
durata  delle  prove  pratiche e delle esercitazioni fuori della sede
della facolta' sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.
  Alle  esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali vengono
ammessi soltanto gli studenti che siano regolarmente iscritti, mentre
le lezioni sono pubbliche.
  I  contributi  dovuti  dagli  studenti per le esercitazioni vengono
stabiliti,    per    ogni   anno   accademico,   dal   consiglio   di
amministrazione, su proposta del consiglio di facolta'.
  Le spese di viaggio per le gite di istruzione e dimostrative sono a
carico del bilancio dell'Universita'.
  Art.  159.  -  Per  gli  studenti provenienti da altre facolta', il
consiglio  determina  l'ulteriore  carriera scolastica e consiglia il
piano di studi.
  Art.  160. - Gli esami di profitto dei singoli insegnamenti vertono
su  tutti  gli  argomenti dei relativi programmi. Essi sono orali, ma
possono  venire  integrati da prove pratiche e scritte; in ogni caso,
per ciascuna materia di esame e' dato un unico voto.
  Lo   studente  che  si  ritira  durante  un  esame  e'  considerato
riprovato.
  Art.  161.  - L'esame di laurea consiste nella discussione orale di
una  dissertazione  scritta  derivante  da  ricerca o progettazione o
sperimentazioni  originali,  effettuate sopra un argomento scelto dal
candidato  e  approvato  dal  professore  delle materie alle quali la
dissertazione si riferisce.
  La  domanda  per  l'ammissione  agli  esami  di  laurea deve essere
presentata  almeno  un  mese  prima  della data fissata per gli esami
stessi.
  All'atto  della  presentazione della domanda deve essere depositata
nella  segreteria  della  facolta'  la  dissertazione  scritta in tre
esemplari dattilografati.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 14 settembre 1984

                               PERTINI

                              FALCUCCI,   Ministro   della   pubblica
                                istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1985
  Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 81