Art. 6. 
 
  Graduatorie dei vincitori e degli idonei 
  La  commissione  giudicatrice  forma,  ultimate  le  operazioni  di
concorso, la relativa graduatoria di merito nella quale sono  inclusi
tutti i candidati che abbiano superato le prove di esame, nell'ordine
della votazione complessiva determinata  dalla  somma  del  punteggio
conseguito nelle prove d'esame con quello riportato nella valutazione
dei titoli. 
  Il Ministro, con proprio  decreto,  accertata  la  regolarita'  del
procedimento, approva la graduatoria e dichiara  i  vincitori  e  gli
idonei. 
  La  graduatoria  del  concorso  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale del Ministero.