Art. 6. Graduatorie dei vincitori e degli idonei La commissione giudicatrice forma, ultimate le operazioni di concorso, la relativa graduatoria di merito nella quale sono inclusi tutti i candidati che abbiano superato le prove di esame, nell'ordine della votazione complessiva determinata dalla somma del punteggio conseguito nelle prove d'esame con quello riportato nella valutazione dei titoli. Il Ministro, con proprio decreto, accertata la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori e gli idonei. La graduatoria del concorso sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.