Art. 8. 
 
  Rinvio 
  Per  lo  svolgimento  del  concorso  si  osserveranno,  in   quanto
applicabili e salvo quanto previsto  dagli  articoli  precedenti,  le
disposizioni del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Roma, addi' 25 ottobre 1985 
 
                                                Il Ministro: FALCUCCI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1985 
  Registro n. 84 Istruzione, foglio n. 100