Art. 8. Rinvio Per lo svolgimento del concorso si osserveranno, in quanto applicabili e salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, addi' 25 ottobre 1985 Il Ministro: FALCUCCI Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1985 Registro n. 84 Istruzione, foglio n. 100