Art. 2. Per essere iscritto nell'albo dei geometri e' necessario: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita'; 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili; 3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione e' richiesta; 4) essere in possesso del diploma di geometra; 5) avere conseguito l'abilitazione professionale. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. Le modalita' di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovra' emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE Note all'art. 2, secondo comma. Testo aggiornato della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), modificata nell'art. 5 dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1866: "Art. 1. - Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonche' di abilitazione nelle discipline statistiche. I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in citta' sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 3. Art. 2. - Le commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente art. 1, sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composte di un presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da terne designate dai competenti ordini o collegi professionali. Il numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al successivo art. 3. Art. 3. - Gli esami hanno carattere specificamente professionale. I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della sezione I del Consiglio superiore e degli ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami. L'art. 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e' abrogato. Art. 4. - La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza dell'art. 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono aumentati rispettivamente a lire 6000 e a lire 3000. La tassa di lire 250 per le opere delle Universita' o istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'Opera dell'universita' o istituto, previste dall'art. 190 del citato testo unico, sono elevate rispettivamente a lire 10.000 e ad un importo non inferiore a lire 50.000. Art. 5. - Ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla meta' qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione. Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato e' corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altre indennita'. Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18. Art. 6. - La tassa che gli ufficiali delle Forze armate dovranno versare all'erario, qualora ottengano il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi dell'art. 184 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' elevata a lire 3000". NORME TRANSITORIE. (Omissis).