Art. 2.

  Per essere iscritto nell'albo dei geometri e' necessario:
    1)  essere  cittadino  italiano  o  di  uno  Stato  membro  delle
Comunita'  europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica,
oppure  cittadino  di  uno  Stato  con il quale esista trattamento di
reciprocita';
    2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
    3)   avere  la  residenza  anagrafica  nella  circoscrizione  del
collegio professionale presso il quale l'iscrizione e' richiesta;
    4) essere in possesso del diploma di geometra;
    5) avere conseguito l'abilitazione professionale.
  L'abilitazione    all'esercizio   della   libera   professione   e'
subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un
geometra,   un   architetto  o  un  ingegnere  civile,  iscritti  nei
rispettivi  albi  professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo
svolgimento  per almeno cinque anni di attivita' tecnica subordinata,
anche  al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine
di  tali  periodi,  al  superamento  di  un  apposito esame di Stato,
disciplinato  dalle  norme  della  legge  8 dicembre 1956, n. 1378, e
successive modificazioni.
  Le  modalita' di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonche'
la  tenuta  dei  relativi registri da parte dei collegi professionali
dei  geometri  saranno  disciplinate dalle direttive che il Consiglio
nazionale  professionale  dei  geometri dovra' emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          NOTE

          Note all'art. 2, secondo comma.
            Testo  aggiornato  della  legge  8 dicembre 1956, n. 1378
          (esami   di   Stato  di  abilitazione  all'esercizio  delle
          professioni),   modificata   nell'art.  5  dalla  legge  31
          dicembre 1962, n. 1866:
            "Art.  1.  -  Sono  riattivati  gli  esami  di  Stato per
          l'abilitazione    all'esercizio    delle   professioni   di
          medico-chirurgo,     chimico,     farmacista,    ingegnere,
          architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della
          professione    di   dottore   commercialista   nonche'   di
          abilitazione nelle discipline statistiche.
            I  candidati  agli esami di Stato sosterranno le prove in
          citta'  sedi  di  ordini o collegi professionali. Tali sedi
          saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art.
          3.
            Art. 2. - Le commissioni giudicatrici degli esami, di cui
          al  precedente  art.  1,  sono  nominate  con  decreto  del
          Ministro  per  la  pubblica  istruzione  e  composte  di un
          presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o
          fuori  ruolo  o  in  pensione,  e di membri scelti da terne
          designate dai competenti ordini o collegi professionali. Il
          numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per
          ciascun  tipo di esame dal regolamento di cui al successivo
          art. 3.
            Art.  3.  -  Gli  esami  hanno  carattere  specificamente
          professionale.
            I   programmi   degli  esami  sono  determinati  mediante
          regolamento   dal  Ministro  per  la  pubblica  istruzione,
          sentito il parere della sezione I del Consiglio superiore e
          degli   ordini   professionali  nazionali.  Con  lo  stesso
          regolamento  vengono  fissate anche le norme concernenti lo
          svolgimento degli esami.
            L'art.  6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51,
          e' abrogato.
            Art.  4.  -  La  tassa  di  ammissione  di  lire 200 e il
          contributo  di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di
          abilitazione   all'esercizio  delle  varie  professioni  in
          dipendenza  dell'art.  176  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'istruzione  superiore,  approvato con regio decreto 31
          agosto 1933, n. 1592, sono aumentati rispettivamente a lire
          6000 e a lire 3000.
            La  tassa  di  lire  250 per le opere delle Universita' o
          istituti  superiori,  cui  sono  soggetti  tutti coloro che
          conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la
          elargizione   non  inferiore  a  lire  1000  versata  dagli
          aspiranti    al    titolo    di    benemeriti    dell'Opera
          dell'universita'  o  istituto,  previste  dall'art. 190 del
          citato  testo  unico,  sono  elevate rispettivamente a lire
          10.000 e ad un importo non inferiore a lire 50.000.
            Art. 5. - Ai componenti le commissioni giudicatrici degli
          esami  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  delle
          professioni  spetta  un compenso di lire 12.000 per i primi
          dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare
          di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione
          di  dieci  candidati.  Tali importi sono ridotti alla meta'
          qualora  detti componenti abbiano diritto al trattamento di
          missione.
            Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato e'
          corrisposto,   limitatamente   ai   giorni   di   effettivo
          svolgimento   delle   prove   di   esame,  in  aggiunta  al
          trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al
          trentesimo  dello stipendio mensile iniziale previsto per i
          dipendenti  statali  con coefficiente di stipendio 500, con
          esclusione  di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di
          altre indennita'.
            Ai professori universitari collocati a riposo si applica,
          per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il
          disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18.
            Art.  6.  - La tassa che gli ufficiali delle Forze armate
          dovranno   versare   all'erario,   qualora   ottengano   il
          conferimento    dell'abilitazione    all'esercizio    della
          professione  d'ingegnere  ai  sensi dell'art. 184 del testo
          unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con
          regio  decreto  31  agosto 1933, n. 1592, e' elevata a lire
          3000".

                              NORME TRANSITORIE.
            (Omissis).