Art. 3.

  Le  disposizioni  relative  all'abilitazione si applicano a partire
dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.
  Conservano  efficacia  ad  ogni  effetto  i periodi di praticantato
svolti  ed  i  provvedimenti  adottati dagli organi professionali dei
geometri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 marzo 1985

                               PERTINI

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI