Art. 3. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 marzo 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI