Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  convenzione  di  cui
all'articolo  precedente  a  decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformita' all'articolo 27 della convenzione stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 marzo 1985

                               PERTINI

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI