ART. 5.
   (Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo)

  1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni di importo superiore
al   trattamento   minimo   a   carico   dell'assicurazione  generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti dei
lavoratori  dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle
miniere,  cave  e  torbiere,  aventi decorrenza anteriore al 1 luglio
1982, sono aumentate nelle seguenti misure:
    1)  40  per  cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1
maggio 1968;
    2)  32  per  cento,  per le pensioni con decorrenza nel periodo 1
maggio 1968-31 dicembre 1971;
    3)  20  per  cento,  per le pensioni con decorrenza nel periodo 1
gennaio 1972-31 dicembre 1977;
    4)  8  per  cento,  per  le pensioni con decorrenza nel periodo 1
gennaio 1978 - 30 giugno 1982.
  2.  Agli  effetti  di  cui  al precedente comma, per le pensioni di
riversibilita'  e'  presa  a  riferimento la data di decorrenza delle
corrispondenti pensioni dirette.
  3.  Le  percentuali  di  aumento  di  cui  al  comma 1 si applicano
sull'importo  della  pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui
all'articolo  10,  comma  3,  della  legge  3  giugno  1975,  n. 160,
spettante al 31 dicembre 1984.
  4.  Gli  aumenti  di  cui  ai punti 1), 2), 3) e 4) del comma 1 non
possono  rispettivamente superare gli importi mensili di lire 85.000,
70.000,  40.000  e 25.000 e sono corrisposti entro un importo pari al
40 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1 gennaio 1985, entro
un importo pari ad un ulteriore 30 per cento dal 1 gennaio 1986 e per
il residuo importo dal 1 gennaio 1987.
  5.  Gli  aumenti  di  cui  al  presente articolo sono soggetti alla
disciplina  della  perequazione  automatica  con  effetto dalla prima
perequazione successiva alla loro attribuzione.
 
          Nota all'art. 5:
            Il testo vigente dell'art. 10, terzo comma, della legge 3
          giugno 1975, n. 160, recante norme per il miglioramento dei
          trattamenti   pensionistici  e  per  il  collegamento  alla
          dinamica salariale:
            "Con  la  stessa decorrenza gli importi delle pensioni di
          cui  al  primo  comma  sono  inoltre aumentati di una quota
          aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il
          valore  unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per
          il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati
          per  i  lavoratori  dell'industria  nei  quattro  trimestri
          relativi  al  periodo compreso dal diciassettesimo al sesto
          mese  anteriore  a quello da cui ha effetto l'aumento delle
          pensioni".