ART. 10.

  Fatto salvo l'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.
375,  convertito  in  legge,  con  modificazioni, dalla legge 7 marzo
1938,  n.  141,  e  successive modificazioni e integrazioni, la Banca
d'Italia puo' richiedere alle societa' esercenti attivita' bancaria e
alle  societa'  ed  enti  di  qualsiasi  natura,  che  vi partecipano
direttamente  o  attraverso  societa' controllate o fiduciarie ovvero
attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei
soci  secondo  le  risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni
ricevute, di altri dati a loro disposizione. Puo' altresi' richiedere
agli   amministratori   una  dichiarazione  sulle  societa'  ed  enti
controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  Le  societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni
o  quote  di  societa'  appartenenti a terzi sono tenute a comunicare
alla  Banca  d'Italia,  se  questa  lo  richieda,  le generalita' dei
fiducianti.
  Le  notizie  di  cui  ai  precedenti commi possono essere richieste
anche a societa' ed enti stranieri.
  La  Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le societa'
e  la  borsa  delle  richieste  che  interessano societa' ed enti con
titoli  quotati  in  borsa  o  ammesse  alle negoziazioni nel mercato
ristretto.
 
          Nota all'art. 10:
            Il  testo  dell'art.  31 del regio decreto-legge 12 marzo
          1936,  n.  375,  convertito con modificazioni dalla legge 7
          marzo   1938,  n.  141  (disposizioni  per  la  difesa  del
          risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) e'
          il seguente:
            "Art.  31.  - Le aziende sottoposte alle disposizioni del
          presente  titolo  sono tenute a trasmettere all'ispettorato
          nei  modi  e  nei  termini da esso stabiliti, le situazioni
          periodiche ed i bilanci, nonche' ogni altro dato richiesto.
            L'Ispettorato    potra'    inoltre   disporre   ispezioni
          periodiche  e  straordinarie  a  mezzo  di  funzionari  che
          avranno  facolta'  di  chiedere  la  esibizione  di tutti i
          documenti   e   gli   atti  che  riterranno  opportuni  per
          l'esercizio delle loro funzioni.
            Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le
          ispezioni  dell'ispettorato  potranno estendersi anche alle
          attivita'  del titolare estranee all'esercizio dell'azienda
          bancaria, anche se amministrativamente distinte.
            I  titolari  di  tali  aziende hanno l'obbligo di inviare
          all'Ispettorato  oltre  ai  dati  di cui al primo comma del
          presente   articolo,  anche  le  situazioni  ed  i  bilanci
          riguardanti  l'attivita' non bancaria, secondo le norme che
          verranno stabilite dal regolamento.
            Le  aziende  sottoposte  alle  disposizioni  del presente
          titolo  nei  loro  avvisi  pubblicitari di ogni genere sono
          tenute ad indicare il capitale versato e le riserve secondo
          l'ultimo bilancio approvato".
            L'ispettorato cui si riferisce la norma qui trascritta e'
          quello  "per  la difesa del risparmio e per l'esercizio del
          credito" di cui all'art. 11 del citato R.D. n. 375/1936. Le
          sue  funzioni sono state attribuite alla Banca d'Italia con
          D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691.