ART. 10. Fatto salvo l'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia puo' richiedere alle societa' esercenti attivita' bancaria e alle societa' ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso societa' controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Puo' altresi' richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle societa' ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di societa' appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalita' dei fiducianti. Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a societa' ed enti stranieri. La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa delle richieste che interessano societa' ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto.
Nota all'art. 10: Il testo dell'art. 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 (disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) e' il seguente: "Art. 31. - Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere all'ispettorato nei modi e nei termini da esso stabiliti, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonche' ogni altro dato richiesto. L'Ispettorato potra' inoltre disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facolta' di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni. Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le ispezioni dell'ispettorato potranno estendersi anche alle attivita' del titolare estranee all'esercizio dell'azienda bancaria, anche se amministrativamente distinte. I titolari di tali aziende hanno l'obbligo di inviare all'Ispettorato oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, anche le situazioni ed i bilanci riguardanti l'attivita' non bancaria, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento. Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo nei loro avvisi pubblicitari di ogni genere sono tenute ad indicare il capitale versato e le riserve secondo l'ultimo bilancio approvato". L'ispettorato cui si riferisce la norma qui trascritta e' quello "per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito" di cui all'art. 11 del citato R.D. n. 375/1936. Le sue funzioni sono state attribuite alla Banca d'Italia con D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691.