ART. 11.

  L'omissione  delle  comunicazioni di cui ai precedenti articoli 9 e
10  e' punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2
milioni  a  lire  20  milioni;  la  stessa sanzione si applica per le
comunicazioni  eseguite  con  ritardo  superiore  a 30 giorni; per le
comunicazioni  eseguite  con  un ritardo non superiore a 30 giorni si
applica  l'ammenda  da  lire  un  milione  a  lire 20 milioni; per le
comunicazioni   contenenti   indicazioni   false,  se  il  fatto  non
costituisce reato piu' grave, si applica l'arresto fino a tre anni.
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