ART. 18. Nell'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, le parole "superiore a 10 miliardi" sono sostituite dalle parole "superiore a 20 miliardi".
Nota all'art. 18: Il testo dell'articolo 19 del decreto-legge n. 95 dell'8 aprile 1974, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 7 giugno 1974, come risultante a seguito della modifica apportata dall'art. 18, e' il seguente: "Art. 19. - Sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4, ancorche' non abbiano emesso titoli quotati in borsa, le societa' e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e quelli che hanno un ammontare complessivo del capitale versato e delle riserve, risultante dal bilancio, superiore a 20 miliardi e che di fatto svolgono quali attivita' esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre societa', la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici e privati".