ART. 18.

  Nell'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito
in  legge,  con  modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, le
parole  "superiore  a  10  miliardi"  sono  sostituite  dalle  parole
"superiore a 20 miliardi".
 
          Nota all'art. 18:
            Il  testo dell'articolo 19 del decreto-legge n. 95 dell'8
          aprile  1974,  convertito  con modificazioni dalla legge n.
          216  del  7  giugno  1974,  come risultante a seguito della
          modifica apportata dall'art. 18, e' il seguente:
            "Art.  19.  -  Sono  soggette alla disciplina di cui agli
          articoli 3 e 4, ancorche' non abbiano emesso titoli quotati
          in  borsa,  le  societa'  e  gli  enti  iscritti  nell'albo
          previsto   dagli   articoli  154  e  155  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  gennaio  1958, n. 645, e
          quelli  che  hanno  un  ammontare  complessivo del capitale
          versato e delle riserve, risultante dal bilancio, superiore
          a  20  miliardi  e  che  di  fatto svolgono quali attivita'
          esclusive  o  principali  l'assunzione di partecipazioni in
          altre  societa', la compravendita, il possesso, la gestione
          o il collocamento di titoli pubblici e privati".