ART. 3.

  La  disposizione  concernente  la  maggioranza  qualificata  per le
deliberazioni relative agli incarichi e alle qualifiche dirigenziali,
previste  dal quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile
1974,  n.  95,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7
giugno  1974,  n.  216,  quale  sostituito  dalla  presente legge, si
applica  per  i  primi tre anni dalla data di entrata in vigore della
legge stessa.