ART. 3. La disposizione concernente la maggioranza qualificata per le deliberazioni relative agli incarichi e alle qualifiche dirigenziali, previste dal quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge, si applica per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.