ART. 4. 
 
  Il regolamento concernente il trattamento  giuridico  ed  economico
del personale di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge
8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla  presente  legge,
e' deliberato, dalla Commissione nel termine di quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora a  tale
data risultino in vigore, nella materia, norme regolamentari  emanate
in virtu' di  previgenti  disposizioni  legislative,  la  Commissione
provvede ai necessari adeguamenti. 
  Per il periodo di un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, la Commissione puo', in eccedenza al limite stabilito
dall'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 
95, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla  legge  7  giugno
1974, n. 216,  quale  sostituito  dalla  presente  legge,  e  con  le
modalita' ivi previste, assumere dipendenti  con  contratto  a  tempo
determinato in numero non superiore a 25 unita'. I relativi contratti
non possono in ogni caso eccedere la durata di tre anni  a  decorrere
dalla data suddetta. 
  Per lo stesso periodo la Commissione puo'  ulteriormente  avvalersi
di personale delle amministrazioni dello Stato anche  ad  ordinamento
autonomo, di enti pubblici anche economici e di aziende e istituti di
credito. Detto personale, sommato a quello di uguale provenienza gia'
in  servizio  in  forza  di  provvedimenti  nominativi  di  messa   a
disposizione adottati prima o dopo l'entrata in vigore della legge 30
aprile 1981, n. 175, non puo' superare le cento unita'. 
  Il personale di  cui  al  precedente  comma  e'  individuato  dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in base ad  apposite
selezioni da eseguirsi previa diffusione presso gli appartenenti alle
categorie  sopra  indicate  di  avviso  che  specifichi   i   profili
professionali richiesti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, ed e' assegnato alla Commissione  stessa,  con  l'assenso
degli interessati, nelle forme previste dai  rispettivi  ordinamenti,
con provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 32 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252. 
  La Commissione assume le deliberazioni occorrenti per  l'attuazione
delle norme di cui ai due precedenti commi con non  meno  di  quattro
voti favorevoli. 
  L'inquadramento in ruolo  del  personale  di  cui  all'articolo  1,
secondo comma, della legge 30 aprile 1981, n. 175, e' effettuato  nel
termine di  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento concernente il trattamento  giuridico  ed  economico  del
personale. Ultimate le relative operazioni, e' altresi' inquadrato in
ruolo il personale che, alla stessa data, presta servizio  presso  la
Commissione in forza di provvedimenti nominativi  adottati  ai  sensi
dell'articolo 32 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
giugno 1979, n. 252, e, successivamente,  il  personale  chiamato  in
servizio ai sensi dei precedenti terzo e quarto comma.  Al  personale
in servizio alla data di entrata in  vigore  della  legge  30  aprile
1981, n. 175, e' corrisposta, per il periodo compreso tra tale data e
quella del provvedimento che dispone l'inquadramento, una  indennita'
determinata con il regolamento concernente il  trattamento  giuridico
ed economico del personale. Tale indennita' e' pari  alla  differenza
tra il trattamento economico effettivamente  percepito  nello  stesso
periodo e quello che sarebbe spettato al personale suddetto  in  base
alle disposizioni  previste  dal  terzo  comma  dell'articolo  2  del
decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,  n.  216,  come  modificato
dall'articolo 1 della citata legge 30 aprile 1981, n. 175. 
  L'inquadramento  ha  luogo,  a  domanda   dell'interessato,   nella
posizione determinata da apposita commissione esaminatrice a  seguito
di esame-colloquio e della valutazione,  da  effettuarsi  in  base  a
criteri   oggettivi   predeterminati   dalla    stessa    commissione
esaminatrice, dei titoli culturali, professionali  e  di  merito  con
particolare riguardo  alla  qualita'  del  servizio  prestato,  della
durata del  periodo  di  effettivo  servizio  presso  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa, delle qualifiche  e  dei  gradi
rivestiti,   nonche'   delle   anzianita'    maturate    presso    le
amministrazioni  e  gli   enti   di   provenienza.   La   commissione
esaminatrice, composta da non meno di tre membri, e'  presieduta  dal
presidente o da un componente  della  Commissione  nazionale  per  le
societa'  e  la  borsa.  Almeno  due  dei  membri  della  commissione
esaminatrice devono essere scelti tra docenti universitari ovvero tra
esperti che non abbiano con la Commissione nazionale per le  societa'
e  la  borsa  rapporti  di  lavoro  dipendente.  Le  materie  oggetto
dell'esame-colloquio sono determinate dalla Commissione nazionale per
le societa'  e  la  borsa,  in  relazione  ai  profili  professionali
corrispondenti alle qualifiche  da  attribuire,  contestualmente  con
l'indicazione  delle  altre  modalita'   per   l'espletamento   delle
operazioni di inquadramento. 
  Le deliberazioni di cui al  precedente  comma  sono  assunte  dalla
Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  con  non  meno  di
quattro voti favorevoli. 
  Il trattamento economico del personale inquadrato in ruolo cessa di
essere a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza  a
partire  dalla  data  della  relativa  deliberazione  adottata  dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa.  Il  personale  che
non richieda l'inquadramento in ruolo restera' a  disposizione  della
Commissione, salvo diversa determinazione di quest'ultima, fino  alla
scadenza  dei  provvedimenti  nominativi  assunti   in   applicazione
dell'articolo 32 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
giugno 1979, n. 252. 
  A richiesta degli interessati, le amministrazioni  e  gli  enti  di
appartenenza  trasferiscono  all'INPS  le  somme  necessarie  per  la
costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale
obbligatoria  per  l'intero  periodo   di   iscrizione   alle   forme
obbligatorie di  previdenza  sostitutive,  esclusive  ed  esonerative
della predetta assicurazione generale. 
  Le  amministrazioni  e  gli  enti  di  cui  al   precedente   comma
trasferiscono alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa i
capitali necessari per la  ricostituzione  dei  trattamenti  di  fine
lavoro,  nonche'  dei   trattamenti   previdenziali   integrativi   o
aggiuntivi   dell'assicurazione   generale   obbligatoria,   comunque
denominati, ai quali ciascun dipendente inquadrato  nel  ruolo  della
Commissione aveva diritto. 
  Ai fini del trattamento di previdenza per il personale  proveniente
dalle amministrazioni statali si provvedera', da parte dell'ENPAS, al
trasferimento alla Commissione delle somme maturate dagli interessati
a titolo di buonuscita. 
 
          Note all'art. 4: 
            - La legge 30 aprile 1981, n.  175,  recante:  "Modifiche
          all'articolo 2 del decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, nella legge 7  giugno  1974,
          n. 216,  concernente  disposizioni  per  il  personale,  ed
          istituzione della seconda sede della Commissione  nazionale
          per le societa' e la borsa", e'  entrata  in  vigore  il  6
          maggio 1981. 
            - Il testo dell'art. 32 del D.P.R. 11 giugno 1979, n. 252
          (regolamento   concernente   la   organizzazione   ed    il
          funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa) e' il seguente: 
            "Art.  32  (Richiesta  del  personale  e  collocamento  a
          disposizione). - Le  richieste  del  personale  di  cui  la
          Commissione deve avvalersi per il funzionamento dei  propri
          servizi, sono dirette nominativamente alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri   nei   limiti   del   contingente
          determinato a norma dell'art. 2, secondo comma, sub art. 1,
          della legge n. 216. 
            Al personale delle amministrazioni o enti di appartenenza
          posto a disposizione della  Commissione  si  applicano,  in
          materia di stato giuridico, le  disposizioni  previste  dai
          rispettivi ordinamenti. 
            Il personale e' posto a disposizione per  un  periodo  di
          due anni, che  puo'  essere  rinnovato  a  richiesta  della
          Commissione". 
            La Commissione puo' deliberare in  qualunque  momento  la
          restituzione alle amministrazioni o  enti  di  appartenenza
          del personale posto a sua disposizione. 
            Il personale non puo' svolgere  alcuna  altra  attivita',
          neppure per incarico o nell'interesse  dell'amministrazione
          o ente di appartenenza, salvo espressa autorizzazione della
          Commissione. 
            - L'art. 1  della  legge  30  aprile  1981,  n.  175,  si
          riferisce  al  personale   dipendente   della   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa.