ART. 6.

  Dopo   l'articolo  4  del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216, e' aggiunto il seguente articolo:
  "ART.  4-bis.  -  Fatti  salvi  i  precedenti  articoli  3  e 4, la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' richiedere alle
societa'  con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel
mercato ristretto e alle societa' ed enti di qualsiasi natura, che vi
partecipano  direttamente  o indirettamente, l'indicazione nominativa
dei   soci   secondo   le   risultanze  del  libro  dei  soci,  delle
comunicazioni  ricevute,  di  altri  dati  a  loro disposizione. Puo'
altresi'  richiedere  agli  amministratori  una  dichiarazione  sulle
societa'  ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile.
  Le  societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni
o  quote  di  societa'  appartenenti a terzi sono tenute a comunicare
alla   Commissione,   se  questa  lo  richieda,  le  generalita'  dei
fiducianti.
  Le  notizie  di  cui  ai  commi precedenti possono essere richieste
anche a societa' ed enti esteri.
  La  Commissione  informa  la  Banca  d'Italia  delle  richieste che
interessano aziende ed istituti di credito".
 
          Nota all'art. 6:
            Il  testo  dell'art.  3  e'  stato sostituito dall'art. 5
          della   presente   legge.   Il   testo   dell'art.   4  del
          decreto-legge  n.  95  dell'8  aprile  1974, convertito con
          modificazioni  dalla  legge  7  giugno  1974, n. 216, e' il
          seguente:
            "Art. 4. - Le societa' con azioni quotate in borsa devono
          comunicare  alla Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa, mediante lettera raccomandata:
              1)  almeno  venti  giorni  prima  di quello fissato per
          l'assemblea   che  deve  discuterlo,  il  bilancio  con  le
          relazioni  degli  amministratori e del collegio sindacale e
          con  gli allegati di cui al quarto comma dell'articolo 2424
          del codice civile;
              2) almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato
          per  l'assemblea  che  deve  discuterle,  le  proposte  che
          importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di
          obbligazioni  e  fusione  con  altre  societa',  insieme ad
          apposita relazione illustrativa degli amministratori;
              3)  entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha
          deliberato  sulle  materie  indicate  ai numeri 1) e 2), il
          verbale   dell'assemblea,  le  deliberazioni  adottate,  il
          bilancio approvato;
              4)  entro  quattro  mesi  dalla fine del primo semestre
          dell'esercizio,  la  relazione  semestrale  e  le eventuali
          deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi.
            Analoghe  comunicazioni  devono  essere  fatte dagli enti
          aventi  per  oggetto  esclusivo o principale l'esercizio di
          attivita'  commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa,
          con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Commissione,
          tenuto  conto  dei  rispettivi  ordinamenti  e  sentiti gli
          amministratori.
            La violazione delle disposizioni del presente articolo e'
          punita a norma dell'ultimo comma dell'art. 3".