ART. 9.

  Chiunque  partecipa in una societa' esercente attivita' bancaria in
misura  superiore  al  2 per cento del capitale di questa, deve darne
comunicazione  scritta  alla  societa'  stessa  e alla Banca d'Italia
entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il
detto  limite.  Le  successive  variazioni di ciascuna partecipazione
devono  essere  comunicate  entro  trenta  giorni da quello in cui la
misura  dell'aumento  o  della diminuzione ha superato la meta' della
percentuale  stabilita  o  da  quello  in cui la partecipazione si e'
ridotta entro la percentuale stessa.
  Ai  fini  del calcolo della percentuale di cui al comma precedente,
per  capitale  della  societa'  si  intende quello sottoscritto. Agli
stessi  fini  la partecipazione di ciascun socio e' determinata senza
tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il
socio  sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni
possedute  indirettamente per il tramite di societa' controllate o di
societa'  fiduciarie  o  per interposta persona, nonche' delle azioni
possedute  a  titolo  di  pegno  o  di  usufrutto. Nel caso di azioni
oggetto  di  contratto  di  riporto, di esse si tiene conto tanto nei
confronti del riportato che del riportatore.
  Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad apposito modello
approvato  con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica. Devono in ogni caso risultare
dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
    1)  la  data  ed  il  titolo dell'acquisto della partecipazione o
dell'aumento o della diminuzione della stessa;
    2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;
    3)   il   numero   di   azioni   possedute   indirettamente,  con
l'indicazione delle societa' controllate o fiduciarie e delle persone
interposte,  nonche'  di  quelle  possedute in pegno o in usufrutto e
delle  azioni  oggetto  di contratto di riporto specificando, in tali
casi,  a  chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da
societa'  fiduciarie  devono  essere  inoltre  indicati gli effettivi
proprietari delle azioni.
  Le  comunicazioni  si  considerano  eseguite nel giorno in cui sono
state consegnate o spedite per lettera raccomandata.
  Il  diritto  di  voto inerente alle azioni o quote per le quali sia
stata  omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di
inosservanza  la  deliberazione  e' impugnabile a norma dell'articolo
2377  del  codice  civile  se,  senza  il voto dei soci che avrebbero
dovuto  astenersi  dalla  votazione,  non  si  sarebbe  raggiunta  la
necessaria  maggioranza.  La  impugnazione puo' essere proposta anche
dalla  Banca  d'Italia  entro sei mesi dalla data della deliberazione
ovvero,  se  questa  e'  soggetta  a  iscrizione  nel  registro delle
imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
  Le  azioni  per  le  quali, a norma del presente articolo, non puo'
essere  esercitato  il  diritto  di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione della assemblea.
  E'  salva l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile
1974,  n.  95,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7
giugno  1974,  n.  216, e successive modificazioni e integrazioni, in
aggiunta  alle  disposizioni  dei  commi  che  precedono del presente
articolo.