ART. 9. Chiunque partecipa in una societa' esercente attivita' bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla societa' stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si e' ridotta entro la percentuale stessa. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della societa' si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio e' determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione: 1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa; 2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni; 3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle societa' controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della assemblea. E' salva l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.