Art. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, come convertito in legge dalla presente legge, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 agosto 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GULLOTTI, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI