Art. 2.

  Le  disposizioni  di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno
1985,  n.  312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone
di  particolare  interesse ambientale, come convertito in legge dalla
presente   legge,   costituiscono   norme   fondamentali  di  riforma
economico-sociale della Repubblica.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 agosto 1985

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              GULLOTTI, Ministro per i beni culturali
                                e ambientali

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI