Art. 2.

  1.  All'onere  di lire 500 milioni annui, derivante dall'attuazione
della  presente legge per il triennio 1985-1987, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1985-1987,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1985,
all'uopo   utilizzando   parte  dell'accantonamento  preordinato  per
"Provvedimenti  per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture
dell'Amministrazione del tesoro".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 agosto 1985

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI