IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia previdenziale,  di  tesoreria  e  di  servizi
delle ragionerie provinciali dello Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 novembre 1985; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro  e
delle finanze; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. I soggetti che, a decorrere dai periodi contributivi in scadenza
nel mese di entrata in vigore del  presente  decreto,  provvedono  al
pagamento  dei  contributi  e  dei   premi   dovuti   alle   gestioni
previdenziali  ed  assistenziali  nei  trenta  giorni  successivi  al
termine stabilito sono tenuti al versamento di una  somma  aggiuntiva
pari al 25  per  cento  dei  contributi  e  premi  dovuti;  la  somma
aggiuntiva e'  elevata  al  50  per  cento  nel  caso  di  versamento
effettuato tra il trentunesimo e il sessantesimo giorno,  al  75  per
cento nel caso di versamento effettuato tra il sessantunesimo  ed  il
novantesimo giorno ed  al  100  per  cento  nel  caso  di  versamento
effettuato oltre  il  novantesimo  giorno;  nel  caso  di  versamento
effettuato in misura inferiore a quella dovuta la somma aggiuntiva e'
commisurata all'importo  non  versato.  Restano  ferme  le  ulteriori
sanzioni civili, amministrative e penali. 
  2. La somma aggiuntiva e' ridotta al 30 per cento dei contributi  e
premi non versati nel caso di soggetti che non abbiano denunciato  la
propria situazione debitoria e  vi  provvedano  spontaneamente  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, qualora entro trenta  giorni  dalla
richiesta degli enti previdenziali i soggetti  stessi  provvedano  al
pagamento dei predetti contributi e premi. 
  3. Per i contributi e premi dovuti a tutto il  20  luglio  1985  le
disposizioni del comma 1 si applicano qualora i  soggetti,  ai  quali
per detti contributi e premi non siano  state  accordate  rateazioni,
non provvedano al loro versamento  entro  il  10  dicembre  1985.  Il
versamento dei contributi e premi puo'  essere  effettuato  anche  in
rate mensili in numero non superiore a 6, delle quali la prima, entro
il 10 dicembre 1985, di ammontare non inferiore al 50 per  cento  dei
contributi e premi dovuti; sull'importo delle rate successive  eguali
e consecutive si applicano gli interessi di dilazione. 
  4. La somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 non si  applica
ai soggetti che abbiano presentato, entro il 20 luglio 1985,  domanda
di rateazione per i contributi e premi di cui al precedente comma  3,
sempreche', nel caso di mancato accoglimento  della  domanda  stessa,
provvedano al  versamento  dei  predetti  contributi  e  premi  entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento. 
A decorrere dalla scadenza di tale termine  trovano  applicazione  le
disposizioni previste al comma 1. 
  5. Il versamento degli oneri accessori, relativi  ai  contributi  e
premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e il  cui  pagamento  non  sia
stato gia' richiesto, e' effettuato entro sessanta giorni dalla  data
della richiesta degli enti previdenziali. 
  6. Le disposizioni dei commi 3 e 5  si  applicano  altresi'  per  i
contributi e premi dovuti nel periodo 21 luglio-20 novembre 1985. 
  7.  E'  elevata  da  5  a  8,50  punti  la  maggiorazione  di   cui
all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29  luglio  1981,  n.
402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 
537, con effetto dalla data di  pubblicazione  del  relativo  decreto
ministeriale. 
  8. Agli artigiani e agli esercenti attivita' commerciali,  i  quali
presentino domanda di iscrizione negli appositi elenchi entro  il  10
dicembre 1985, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. 
  9. I datori di lavoro che vantano crediti  maturati  in  base  alla
legge, a contratto o ad altro  titolo  valido,  nei  confronti  dello
Stato,  di  altre  pubbliche  amministrazioni  o  di  enti   pubblici
economici, sono  ammessi  alla  regolarizzazione  del  pagamento  dei
contributi e dei  premi  e  dei  relativi  oneri  accessori  mediante
cessione dei  predetti  crediti.  Tali  cessioni  non  sono  soggette
all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e  di  registro.
Gli enti cessionari hanno facolta' di trasferire i  crediti  ad  essi
ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle  anticipazioni  di
cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370. 
  10. Non sono ammesse rateazioni superiori ai quarantotto  mesi.  Le
rateazioni  superiori  ai   dodici   mesi   vengono   accordate   con
provvedimento motivato da comunicarsi entro trenta giorni a Ministeri
del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 
  11. Per le domande di rateazione sulle quali i competenti  comitati
provinciali abbiano espresso parere favorevole entro la data  del  22
luglio 1985 continuano ad applicarsi le disposizioni in  vigore  alla
predetta data. 
  12. Gli enti previdenziali, per la riscossione dei contributi,  dei
premi  e  dei  relativi  oneri  accessori,  dovuti   per   le   forme
obbligatorie di previdenza e di assistenza, possono  avvalersi  delle
disposizioni  del  testo  unico  per  la  riscossione  delle  entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. 
  13. Il decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633  e
seguenti del codice di procedura civile, dagli enti previdenziali per
il recupero dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori,
dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e  di  assistenza,  e'
provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 642,  primo  comma,
del codice di procedura civile.