Art. 3.

  1. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere fino
al 31 dicembre 1986, per conto delle intendenze di finanza, i servizi
contabili  di  cui  al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.
  2.  E'  abrogato  il  comma  4 dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1985, n. 427.