Art. 3. 1. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere fino al 31 dicembre 1986, per conto delle intendenze di finanza, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. 2. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 427.