Art. 4. 1. Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui - il cui ammortamento ha gia' avuto inizio - concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito agli enti ed organismi pubblici tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti presso la tesoreria centrale o nelle contabilita' speciali presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato intestate agli enti ed organismi pubblici stessi. 2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciali o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito in quattro rate, di ammontare pari ad un quarto degli importi di cui al comma 1 e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 16 dicembre 1985 e 16 marzo, 16 giugno e 16 settembre 1986. 3. Sulle somme non versate alle predette scadenze e' dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al comma 2 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di cinque punti, da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - capitolo 2368. 4. Gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli gia' in ammortamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati, a cura degli enti creditizi medesimi, all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al predetto capitolo 2368.