Art. 4.

  1.  Gli  importi  non  erogati  alla  data di entrata in vigore del
presente decreto relativi a mutui - il cui ammortamento ha gia' avuto
inizio  - concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni
opere  pubbliche  degli  istituti  di  credito agli enti ed organismi
pubblici  tenuti  all'osservanza  delle disposizioni dell'articolo 40
della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, devono
essere  versati  nei  conti  correnti  presso la tesoreria centrale o
nelle  contabilita'  speciali  presso  le  sezioni  provinciali della
tesoreria  dello  Stato  intestate  agli  enti  ed organismi pubblici
stessi.
  2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti
di credito speciali o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di
credito in quattro rate, di ammontare pari ad un quarto degli importi
di  cui al comma 1 e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti,
alle  scadenze  del  16  dicembre  1985  e  16  marzo, 16 giugno e 16
settembre 1986.
  3.  Sulle  somme  non  versate  alle predette scadenze e' dovuto da
parte  delle istituzioni creditizie di cui al comma 2 un interesse di
mora  pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di cinque punti, da
versare  all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo
X - capitolo 2368.
  4.  Gli  interessi  compensativi contrattualmente dovuti dagli enti
creditizi   ai  comuni  e  alle  province  in  dipendenza  dei  mutui
contratti, con esclusione di quelli gia' in ammortamento alla data di
entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati, a cura
degli  enti  creditizi medesimi, all'entrata del bilancio dello Stato
con imputazione al predetto capitolo 2368.