Art. 5.

  1.  Quando  cade  in  giorno  non  lavorativo  il termine stabilito
dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984, le somme relative
ai  versamenti  dovuti  entro tale termine, affluite in esattoria nel
primo  giorno  lavorativo successivo nonche' le somme per le quali in
tale  giorno  e'  pervenuta  la  comunicazione dell'accreditamento da
parte dell'ufficio dei conti correnti postali, devono essere versate,
in  deroga al primo comma dello articolo 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, entro il giorno 25 dello
stesso   mese   cumulativamente  alle  somme  riscosse  nella  decade
precedente.
  2.  Le  aziende  di  credito  devono  versare  presso le competenti
sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  esclusivamente  in
contanti  o  con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 230
del  regolamento  per  la  amministrazione  del  patrimonio  e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio  1924,  n.  827, e successive modificazioni, le somme ricevute
mediante  delega  per il pagamento delle imposte sul reddito e quelle
riscosse  in  qualita'  di  esattori  a  titolo  di imposte erariali,
escluse quelle introitate con le modalita' di cui al successivo comma
4.  Restano ferme le altre modalita' nonche' i termini previsti dalle
norme vigenti.
  3.  Sempre  nei termini previsti dalle norme vigenti, le aziende di
credito  non  aventi  stabilimenti nel capoluogo di provincia possono
effettuare  i  versamenti  di  cui  al  precedente  comma  2  tramite
corrispondenti   bancari   coesistenti   alle  sezioni  di  tesoreria
provinciale dello Stato competenti.
  4. Le somme riscosse dalle aziende di credito, anche in qualita' di
esattori, mediante accreditamento in conto corrente postale intestato
alle  aziende  medesime, devono essere versate esclusivamente tramite
postagiro  nel  conto  corrente  postale  intestato  alla  competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
  5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai  versamenti alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato  delle  ritenute sui redditi di capitale e dei relativi acconti
effettuati dalle aziende e dagli istituti di credito.