Art. 5. 1. Quando cade in giorno non lavorativo il termine stabilito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984, le somme relative ai versamenti dovuti entro tale termine, affluite in esattoria nel primo giorno lavorativo successivo nonche' le somme per le quali in tale giorno e' pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali, devono essere versate, in deroga al primo comma dello articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, entro il giorno 25 dello stesso mese cumulativamente alle somme riscosse nella decade precedente. 2. Le aziende di credito devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 230 del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme ricevute mediante delega per il pagamento delle imposte sul reddito e quelle riscosse in qualita' di esattori a titolo di imposte erariali, escluse quelle introitate con le modalita' di cui al successivo comma 4. Restano ferme le altre modalita' nonche' i termini previsti dalle norme vigenti. 3. Sempre nei termini previsti dalle norme vigenti, le aziende di credito non aventi stabilimenti nel capoluogo di provincia possono effettuare i versamenti di cui al precedente comma 2 tramite corrispondenti bancari coesistenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti. 4. Le somme riscosse dalle aziende di credito, anche in qualita' di esattori, mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alle aziende medesime, devono essere versate esclusivamente tramite postagiro nel conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai versamenti alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute sui redditi di capitale e dei relativi acconti effettuati dalle aziende e dagli istituti di credito.