Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  convenzione  di  cui
all'articolo  precedente  a  decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformita' all'articolo 11 della convenzione stessa.
  Lo   Stato   italiano,   facendo   uso   della   facolta'  prevista
dall'articolo  13 della convenzione e tenendo conto anche dei criteri
per  la  valutazione  della  politicita'  del  reato in tale articolo
indicati,   rifiutera'  l'estradizione  riguardo  a  qualsiasi  reato
elencato   nell'articolo  1  della  convenzione  stessa  che  sia  da
considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 novembre 1985

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI