Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui
all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformita' all'articolo 11 della convenzione stessa.
Lo Stato italiano, facendo uso della facolta' prevista
dall'articolo 13 della convenzione e tenendo conto anche dei criteri
per la valutazione della politicita' del reato in tale articolo
indicati, rifiutera' l'estradizione riguardo a qualsiasi reato
elencato nell'articolo 1 della convenzione stessa che sia da
considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI