Art. 14.

  E'  vietato  porre  in  commercio  tartufi conservati in recipienti
senza  etichetta,  o  immaturi,  o  non  sani, o non ben puliti, o di
specie  diversa  da  quelle indicate nell'articolo 2, o di qualita' o
caratteristiche  diverse  da  quelle  indicate nell'etichetta o nella
corrispondente  classifica  riportata  nell'allegato  2, annesso alla
presente legge.